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Consulenza legale a cura del Dr. Costantino MORENA

Argomenti trattati:

  • Il suono delle campane può essere elemento di disturbo?
  • Il sacrista è un lavoratore subordinato della Parrocchia? (di prossima pubblicazione)

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Il suono delle campane può essere elemento di disturbo?

In primo luogo è opportuno sottolineare che a seguito del Concordato tra ITALIA e STATO DEL VATICANO, il suono delle campane è regolato dall’Autorità ecclesiastica.

La Chiesa chiamata in causa nei contenziosi giuridici, in occasione della Conferenza Episcopale del maggio 2002, ha incaricato il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici sez. 1 di stilare una circolare tesa a regolamentare l’uso delle campane (13/05/2002).

Il Comitato ha fatto distribuire a tutti i Vescovi tale circolare, unitamente a un fac-simile di modulo riportante orari e durata dei suon i, con la richiesta di compilazione di questi dati da parte dei Vescovi, secondo la loro discrezione.

Secondo tale circolare il suono delle campane è consentito per:

  • indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
  • scandire i momenti più importanti della vita della Comunità Cristiana;
  • richiamare al mattino, mezzogiorno e sera il saluto a MARIA.

Altri utilizzi possono essere richiesti e consentiti, in via eccezionale da parte dell’ORDINARIO del luogo.

Nel fac-simile del modulo allegato alla circolare si afferma che “gli orari di inizio e fine dei suoni nei giorni feriali e festivi devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario.”

Dalla lettura di tale circolare emerge che il suono delle campane ha finalità di carattere liturgico e, conseguentemente, il marcare le ore può rientrare solo nei cd. utilizzi in via eccezionale.

La tematica dei rintocchi delle campane per attività non ricollegabili all’attività liturgica ha da sempre interessato la Giurisprudenza di Legittimità e di merito e, in tali sensi è opportuno analizzare alcune sentenze della S. C.

La norma che trova applicazione in caso di uso eccessivo delle Campane è l’art. 659 c.p. che testualmente recita:

"DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.

Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita  una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’Autorità.”

Inoltre la legge n. 447/1995 sull’inquinamento acustico all’art. 2 testualmente statuisce:

"Ai fini della presente legge si intende per :
inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”

Le massime più significative utili a risolvere il caso de quo si identificano, senza alcun dubbio, nelle sentenze della Cass. n. 2316 del 1998 e n. 443 del 2001, nel cui testo è statuito che:

“Il rumore  prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall’art. 659 c.p., non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell’abito di funzioni liturgiche -  la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla Chiesa Cattolica -  integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorità ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari “momenti forti” della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità”.
 
Conclusivamente a quanto sopra statuito, quindi, può affermarsi che il criterio di normale tollerabilità  può essere variato se il suono delle campane risulta essere collegato ad attività liturgica, in virtù del diritto della libertà di culto.
Tuttavia in caso di contestazione di reato, il Giudice di merito dovrà accertare  le circostanze concrete del fatto (durata del suono, ore in cui il medesimo viene prodotto, le occasioni specifiche cui è collegato, la distanza dei luoghi di abitazione, soggiorno, riposo, lavoro) oltre all’esistenza di  specifiche autorizzazioni dell’Autorità ecclesiastica a suonare in uno specifico modo, al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 659 c.p.

Dr. Costantino MORENA
 
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